- Ing. Giordano
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Nuova progettazione antincendio delle autorimesse
Il D.M. 15 maggio 2020 ha sostituito il capitolo V.6 del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03.08.2015), relativo alle autorimesse, già precedentemente introdotto con il D.M. 27 febbraio 2017, e noto più comunemente come “RTV Autorimesse”.
Esso ha altresì abrogato, a partire dal 19 novembre 2020, l’ormai “storico” D.M. 01.02.1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”. E con esso la possibilità del “doppio binario” normativo. Pertanto, le autorimesse nuove possono essere progettate unicamente con riferimento al Codice di Prevenzione Incendi.
Non sono richiesti adeguamenti per le autorimesse esistenti che, alla data di entrata in vigore del decreto, ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
Questo significa che il D.M. 01.02.1986 è ancora applicabile alle autorimesse:
- - già munite di S.C.I.A. o di progetto approvato dal Comando VVF (attività n. 75 categoria B e C di cui al D.P.R. n. 151/2011) o di progetto in deroga approvato;
- - già progettate con riferimento al D.M. 01.02.1986 e che ciò sia comprovato da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti. Ad esempio: un’autorimessa progettata nel 2004, nella cui documentazione progettuale allegata all’istanza di permesso di costruire si faccia riferimento al D.M. 01.02.1986, non ricade nel campo di applicazione della nuova RTV e continua ad essere regolata dal D.M. 01.02.1986.
Altresì, per gli interventi di modifica, ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 15 maggio 2020, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019.
In pratica, per una porzione di autorimessa esistente, oggetto di modifica o di ampliamento, è ancora ammesso il ricorso al D.M. 01.02.1986, qualora l’applicazione a detta porzione del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento. Se per esempio a seguito di una previsto ampliamento dell’autorimessa, l’applicazione del codice di prevenzione incendi dovesse comportare l’adeguamento della ventilazione nella porzione già munita di S.C.I.A., allora per la nuova parte di autorimessa si continuerebbe ad utilizzare la “vecchia” normativa, ossia il D.M. 01.02.1986.
Rimane pur sempre la facoltà (non l’obbligo) del responsabile dell’attività, di adeguare l’intera autorimessa al Codice di Prevenzione Incendi.
Il presente articolo non si vuole soffermare sulle novità introdotte dalla nuova RTV, rispetto alla precedente versione di cui al D.M. 27.02.2017. Tuttavia, si reputano importanti:
a) la possibilità che uno SFOV (sistema di ventilazione orizzontale forzata), progettato ed installato in conformità alla prCEN/TS 12101-1 o equivalente, costituisca una soluzione conforme, relativamente alla strategia del “controllo di fumi e calore”;
b) l’omissione, per le autorimesse progettate e gestite secondo la nuova RTV, della valutazione del rischio esplosione.
In merito al punto b) occorre precisare, in primis, che qualora in fase di progettazione si utilizzassero misure “alternative” rispetto a quelle “conformi”, indicate dalla RTV, allora la valutazione del rischio esplosione andrebbe effettuata.
In secondo luogo, l’omissione della valutazione del rischio esplosione è “gratuita” con la nuova RTV; nella precedente versione del 2017, invece, l’omissione “costava” l’applicazione, nei box auto privi di apertura verso l’esterno, di un’aerazione permanente sulla basculante, di superficie non inferiore al 30% quella della basculante stessa.
Un’ultima nota in merito alle cosiddette autorimesse “sotto-soglia”, di superficie inferiore ai 300 mq. La nuova RTV riguarda le autorimesse con superficie superiore a 300 mq, mentre il D.M. 01.02.1986, abrogato, poteva anche applicarsi alle autorimesse con capienza fino a 9 autoveicoli, in genere (anche se non sempre), corrispondenti a quelle fino a 300 mq.
Per queste autorimesse si può fare riferimento (ma non è assolutamente cogente) alla linea guida “Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 mq”, allegata alla Circolare ministeriale n. 17496 del 18 dicembre 2020. La guida, ovviamente, fa ricorso al Codice di Prevenzione Incendi che, in ogni caso, è applicabile sia alle attività sotto-soglia, elencate nell’allegato 1 DPR n. 151/2011, che a quelle ivi non elencate (principio, questo, sancito dall’art. 2, comma 5 del D.M. 03.08.2015).
SGA - Ing. Andrea Giordano