Nuova progettazione antincendio delle autorimesse

 

Il D.M. 15 maggio 2020 ha sostituito il capitolo V.6 del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03.08.2015), relativo alle autorimesse, già precedentemente introdotto con il D.M. 27 febbraio 2017, e noto più comunemente come “RTV Autorimesse”.

Esso ha altresì abrogato, a partire dal 19 novembre 2020,  l’ormai “storico” D.M. 01.02.1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”. E con esso la possibilità del “doppio binario” normativo. Pertanto, le autorimesse nuove possono essere progettate unicamente con riferimento al Codice di Prevenzione Incendi.

Non sono richiesti adeguamenti per le autorimesse esistenti che, alla data di entrata in vigore del decreto, ricadano in uno dei seguenti casi:

a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Questo significa che il D.M. 01.02.1986 è ancora applicabile alle autorimesse:

  • -       già munite di S.C.I.A. o di progetto approvato dal Comando VVF (attività n. 75 categoria B e C di cui al D.P.R. n. 151/2011) o di progetto in deroga approvato;
  • -     già progettate con riferimento al D.M. 01.02.1986 e che ciò sia comprovato da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti. Ad esempio: un’autorimessa progettata nel 2004, nella cui documentazione progettuale allegata all’istanza di permesso di costruire si faccia riferimento al D.M. 01.02.1986, non ricade nel campo di applicazione della nuova RTV e continua ad essere regolata dal D.M. 01.02.1986.

Altresì, per gli interventi di modifica, ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 15 maggio 2020, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019.

In pratica, per una porzione di autorimessa esistente, oggetto di modifica o di ampliamento, è ancora ammesso il ricorso al D.M. 01.02.1986, qualora l’applicazione a detta porzione del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento. Se per esempio a seguito di una previsto ampliamento dell’autorimessa, l’applicazione del codice di prevenzione incendi dovesse comportare l’adeguamento della ventilazione nella porzione già munita di S.C.I.A., allora per la nuova parte di autorimessa si continuerebbe ad utilizzare la “vecchia” normativa, ossia il D.M. 01.02.1986.

Rimane pur sempre la facoltà (non l’obbligo) del responsabile dell’attività, di adeguare l’intera autorimessa al Codice di Prevenzione Incendi.

 

Il presente articolo non si vuole soffermare sulle novità introdotte dalla nuova RTV, rispetto alla precedente versione di cui al D.M. 27.02.2017. Tuttavia, si reputano importanti:

a)    la possibilità che uno SFOV (sistema di ventilazione orizzontale forzata), progettato ed installato in conformità alla prCEN/TS 12101-1  o equivalente, costituisca una soluzione conforme, relativamente alla strategia del “controllo di fumi e calore”;

b)      l’omissione, per le autorimesse progettate e gestite secondo la nuova RTV, della valutazione del rischio esplosione.

In merito al punto b) occorre precisare, in primis, che qualora in fase di progettazione si utilizzassero misure “alternative” rispetto a quelle “conformi”, indicate dalla RTV, allora la valutazione del rischio esplosione andrebbe effettuata.

In secondo luogo, l’omissione della valutazione del rischio esplosione è “gratuita” con la nuova RTV; nella precedente versione del 2017, invece, l’omissione “costava” l’applicazione, nei box auto privi di apertura verso l’esterno, di un’aerazione permanente sulla basculante, di superficie non inferiore al 30% quella della basculante stessa.

 

Un’ultima nota in merito alle cosiddette autorimesse “sotto-soglia”, di superficie inferiore ai 300 mq. La nuova RTV riguarda le autorimesse con superficie superiore a 300 mq, mentre il D.M. 01.02.1986, abrogato, poteva anche applicarsi alle autorimesse con capienza fino a 9 autoveicoli, in genere (anche se non sempre), corrispondenti a quelle fino a 300 mq.

 

Per queste autorimesse si può fare riferimento (ma non è assolutamente cogente) alla linea guida “Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 mq”, allegata alla Circolare ministeriale n. 17496 del 18 dicembre 2020. La guida, ovviamente, fa ricorso al Codice di Prevenzione Incendi che, in ogni caso, è applicabile sia alle attività sotto-soglia, elencate nell’allegato 1 DPR n. 151/2011, che a quelle ivi non elencate (principio, questo, sancito dall’art. 2, comma 5 del D.M. 03.08.2015).

 

 

SGA - Ing. Andrea Giordano

AZIENDE IN ATTIVITÀ: OBBLIGO DI ATTUARE IL "PROTOCOLLO CONDIVISO" ANTI CONTAGIO DA COVID-19

Le Aziende che, in base al DPCM del 22 Marzo 2020, continuano la loro attività, devono dare evidenza di aver adottato le misure previste dal "Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali" del 14 Marzo.

Esse devono assicurare:

·        L'informazione ai lavoratori sulle misure da adottare, anche con riferimento alle possibilità di ingresso nel luogo di lavoro;

·        Procedure per l'accesso dei fornitori esterni;

·        La fornitura dei DPI;

·        La gestione delle persone sintomatiche in Azienda;

·        Procedure di pulizia e sanificazione;

·        La corretta gestione degli spazi comuni;

·        Adeguamento della organizzazione aziendale (turni, smart-working, ecc.); prevedendo, laddove necessario una revisione del DVR e la relativa informativa (ad es. per lo smart-working);

·        La riorganizzazione degli spostamenti e degli eventi interni;

·        La continuazione della sorveglianza sanitaria, incluse le visite periodiche.

 

Per ulteriori informazioni e per avere supporto nella predisposizione del “protocollo interno” anti-contagio COVID-19, potete contattare i nostri uffici: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  e/o tel: 0322/230184

pubblicato database VVF CLARAF 3.0

 

Sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco è scaricabile il nuovo database CLARAF 3.0, che permette il calcolo della classe di resistenza al fuoco secondo i criteri di cui al D.M. 3 agosto 2015 ("Codice" di prevenzione incendi).

Entrata in vigore del D.M. 18 ottobre 2019 (modifiche al codice di prevenzione incendi)

Finalmente, la tanto attesa revisione del Codice di Prevenzione Incendi, di cui al D.M. 18 ottobre 2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019, ed è in vigore a tempo di record, già dal 1 novembre 2019.

Le modifiche e i chiarimenti sono molteplici e riguardano un po’ tutte le sezioni: la G, la S (tutte le strategie antincendio sono state “ritoccate”), la V, la M.

Pertanto, al recente obbligo (dal 21 ottobre 2019) di utilizzare il “Codice” per la progettazione delle attività non normate, si aggiunge una revisione dello stesso, resasi necessaria per risolvere diverse problematiche denunciate dagli operatori del settore (progettisti in primis), a partire dalla prima pubblicazione, del 03.08.2015.

Il nostro Studio ritiene che l’utilizzo del Codice di Prevenzione Incendi sia un’opportunità per tutte le aziende coinvolte, permettendo l’applicazione di una miriade di soluzioni tecniche, da quelle cosiddette “conformi” (suggerite dal codice stesso) fino a quelle “alternative”, ottenute applicando standard tecnici specifici (a volte internazionali) e/o metodi dell’ingegneria antincendio.

Il ns. Studio rimane a disposizione per un eventuale consulto gratuito da parte di aziende soggette al controllo VVF.

 

 

S.G.A. Engineering & Consulting

Via Carducci, 21 – 20081 Abbiategrasso (MI) – cell. 349.0627285

Via S. Siro, 1 – 28040 Paruzzaro (NO) – tel. 0322.230184  

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  -  sito internet: www.sga-ingegneria.it

PREVENZIONE INCENDI  SICUREZZA SUL LAVORO  CONTROLLI TERMOGRAFICI

UNI/TR 11607: “Linea guida per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la manutenzione degli avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio”

Dal 19/11/2015 è entrato a far parte del corpo normativo nazionale dell’UNI il rapporto tecnico  UNI/TR 11607, per la protezione attiva contro gli incendi, intitolato “Linea guida per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la manutenzione degli avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio”.

20 ottobre 2019: entrata in vigore delle modifiche del Codice di Prevenzione Incendi

Dal 20 ottobre 2019, sono in vigore le modifiche al Codice prevenzione incendi previste dal D.M. 12 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95/2019.

La novità è sostanzialmente l’obbligo, per le attività soggette al controllo VVF e “non normate” (ad es. depositi, attività produttive in genere, etc.), di essere conformi al Codice di prevenzione incendi, ovvero al D.M. 03.08.2015.

In pratica, il doppio binario per la progettazione di attività soggette al controllo VVF  e non normate (prima consentito con il D.M. 10.03.1998 o, in alternativa, il Codice) è definitivamente cessato e la progettazione potrà essere eseguita solo con riferimento al Codice.

Per le sole attività “normate”, invece, si potranno usare ancora le regole tecniche vigenti o, in alternativa, il Codice (ad es. scuole, alberghi, autorimesse, attività commerciali, etc.).

Il nostro Studio ritiene che l’utilizzo del Codice sia un’opportunità per tutte le aziende coinvolte, permettendo l’applicazione di una miriade di soluzioni tecniche, da quelle cosiddette “conformi” (suggerite dal codice stesso) fino a quelle “alternative”, ottenute applicando standard tecnici specifici (a volte internazionali) e/o metodi dell’ingegneria antincendio.

Il ns. Studio rimane a disposizione per un eventuale consulto gratuito da parte di aziende soggette al controllo VVF e quindi interessate dall’entrata in vigore definitiva del Codice di Prevenzione Incendi.

 

 

S.G.A. Engineering & Consulting

Via Carducci, 21 – 20081 Abbiategrasso (MI) – cell. 349.0627285

Via S. Siro, 1 – 28040 Paruzzaro (NO) – tel. 0322.230184  

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PREVENZIONE INCENDI  SICUREZZA SUL LAVORO  CONTROLLI TERMOGRAFICI

La semiotica degli incendi

E' stata pubblicata, nella biblioteca online del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un'utile guida per l'interpretazione dei segni di un incendio.

La guida, rivolta prevalentemente ai tecnici operanti nel settore della fire investigation, è un utile strumento per comprendere le origini, le cause e le dinamiche relative ad un evento incendiario.

Per saperne di più si rimanda al sito istituzionale dei Vigili del Fuoco:  http://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/SemioticaIncendio.pdf

 

Sicurezza antincendio per edifici condominiali di civile abitazione: nuove disposizioni dal 6 maggio 2019

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 30 del 5 febbraio 2019) il D.M. 25 gennaio 2019, contenente: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987 n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

Il decreto riguarda gli edifici abitativi con altezza antincendio maggiore di 12 m, sia esistenti che di nuova realizzazione.

Tra le principali novità introdotte si rilevano:

·        Obbligo, per gli edifici con altezza antincendio maggiore di 24 m, di valutare il rischio incendio delle facciate (si applica ad edifici nuovi o per quelli esistenti  in cui è previsto il rifacimento delle facciate oltre il 50 % della loro superficie complessiva);

·        Misure gestionali da attuare in funzione del livello di prestazione (LP). I livelli sono quattro, in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio (proporzionati ai rispettivi  livelli di rischio).

Interessanti sono le misure gestionali richieste per gli edifici con LP=1, i più frequenti tra quelli soggetti al controllo VVF (edifici abitativi con altezza antincendio compresa tra 24 e 54 m). Per questi è richiesta:

·        Apposita pianificazione dell’emergenza, che va predisposta, comunicata e verificata;

·        La valutazione del rischio incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico ed acustico degli impianti.

Per gli edifici con LP>1 è richiesta anche l’installazione di sistemi di segnalazione allarme incendio / EVAC.

Il Decreto entrerà in vigore il 6 maggio 2019  e prevede un transitorio per l’attuazione delle misure pari a:

·        2 anni per l’installazione di impianti di segnalazione/ EVAC

·        1 anno per le rimanenti misure (gestionali)

 

Il ns. Studio, da anni impegnato in progettazione antincendio e valutazione dei rischi incendi e ATEX, rimane a disposizione delle Amministrazioni Condominiali per eventuali richieste di approfondimento.

 

Per saperne di più potete chiamare in orario d’ufficio oppure scrivere a:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   

 

Abolizione del Registro Infortuni

Il registro infortuni non è più obbligatorio dal 23 dicembre 2015.

A prevederlo è l'art.21 comma 4 del DLgs n. 151/15, in vigore dal 24 settembre 2015, che stabilisce che "a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni".

prevenzione incendi: nuova RTV per le attività commerciali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 03/12/2018 è stata pubblicata la nuova regola tecnica verticale (RTV) relativa alle attività commerciali, che integra con il nuovo capitolo V.8 il D.M. 03.08.2015 (cosiddetto “Codice di prevenzione incendi”).

La nuova RTV riguarda le “attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti” (attività n. 69 del DPR n. 151/2011, allegato 1).

La nuova RTV, a differenza del D.M. 27/07/2010 (che rimane comunque ancora utilizzabile), permette quindi di ricondurre la progettazione antincendio dell’attività commerciale a quella sicuramente più moderna e strutturata del “Codice di prevenzione incendi”.

 

In prima battuta balza sicuramente all’occhio il fatto che il legislatore abbia previsto le aree TB2, ossia quelle “per vendita di retro-banco, comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico e di superficie inferiori a 100 mq”.

Per queste aree, il D.M. 27/07/2010 prescrive sostanzialmente la loro compartimentazione dalle aree di deposito, a meno di particolari condizioni (superficie del deposito < 20 % della superficie di vendita), e addirittura la loro comunicazione con filtro a prova di fumo per i depositi maggiori di 1.000 mq. La nuova RTV, invece, non prescrive la compartimentazione delle aree per vendita di retrobanco (TB2) con i depositi (purché questi siano di tipo TM1, ossia con carico di incendio qf < 1200 MJ/mq).

 

Altra novità. Per i depositi con quota dei piani compresa tra -5 m e 12 m (HB) e carico di incendio qf < a 900 MJ/mq (TM1) e in quelli ubicati in edifici misti con qf < 600 MJ/mq (indipendentemente dalla superficie) non è cogente l’impianto di spegnimento automatico, ma è sufficiente una rete idranti (livello di prestazione III). Si rammenta, invece, che il D.M. 27.07.2010 prescrive maggiori limitazioni, ossia l’impianto di spegnimento automatico per i depositi con carico di incendio qf>600 MJ/mq o con superficie > 1000 mq.

 

Il ns. Studio effettua analisi preliminari e progettazione ad hoc di prevenzione incendi, con "approccio codicistico" (RTO+RTV di cui al DM 03.08.2015), finalizzato a determinare soluzioni tecniche “equilibriate”, che cioè siano conformi alla normativa antincendio e, al contempo, minimizzino l’impatto economico per gli adeguamenti.

 

Per un preventivo gratuito potete chiamarci in orario d’ufficio oppure scrivere a:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   

test di resistenza al fuoco su volta in muratura

E' del 23/09/2015 la pubblicazione della Lettera Circolare del M.I. prot. n. 0011074, relativa alla prova di resistenza al fuoco di una volta a botte in muratura.

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Pubblicato il D.M. 3 agosto 2015 (codice di Prevenzione Incendi)

Il 20 agosto 2015 è stato pubblicato in G.U. il D.M. 3 agosto 2015, noto più semplicemente come “Codice di prevenzione incendi”, entrato in vigore il 18 novembre 2015. La novità riguarda le attività soggette al controllo VVF, ricadenti cioè nell’elenco di cui al D.P.R. n. 151/2011 (quelle cioè che hanno l’obbligo di presentare la SCIA ai fini antincendio).
Il nuovo codice è applicabile ad un numero rilevante di attività (sostanzialmente quelle del settore produttivo, industriale ed artigianale), ad oggi “non normate”. Rimangono escluse quelle già munite di regola tecnica, quali alberghi, scuole, ospedali, locali di pubblico spettacolo, centri commerciali, etc.

Le cause d’incendio e/o di esplosione nelle caldaie e generatori di calore in ambienti domestici

Il 18 febbraio 2016 è stata pubblicata nella biblioteca online del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un'interessante guida elaborata dal Nucleo Investigativo Antincendi, che illustra i rischi associati a scorrette installazioni di caldaie ad uso civile.

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