Dal 20 ottobre 2019, sono in vigore le modifiche al Codice prevenzione incendi previste dal D.M. 12 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95/2019.
La novità è sostanzialmente l’obbligo, per le attività soggette al controllo VVF e “non normate” (ad es. depositi, attività produttive in genere, etc.), di essere conformi al Codice di prevenzione incendi, ovvero al D.M. 03.08.2015.
In pratica, il doppio binario per la progettazione di attività soggette al controllo VVF e non normate (prima consentito con il D.M. 10.03.1998 o, in alternativa, il Codice) è definitivamente cessato e la progettazione potrà essere eseguita solo con riferimento al Codice.
Per le sole attività “normate”, invece, si potranno usare ancora le regole tecniche vigenti o, in alternativa, il Codice (ad es. scuole, alberghi, autorimesse, attività commerciali, etc.).
Il nostro Studio ritiene che l’utilizzo del Codice sia un’opportunità per tutte le aziende coinvolte, permettendo l’applicazione di una miriade di soluzioni tecniche, da quelle cosiddette “conformi” (suggerite dal codice stesso) fino a quelle “alternative”, ottenute applicando standard tecnici specifici (a volte internazionali) e/o metodi dell’ingegneria antincendio.
Il ns. Studio rimane a disposizione per un eventuale consulto gratuito da parte di aziende soggette al controllo VVF e quindi interessate dall’entrata in vigore definitiva del Codice di Prevenzione Incendi.
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