Il 20 agosto 2015 è stato pubblicato in G.U. il D.M. 3 agosto 2015, noto più semplicemente come “Codice di prevenzione incendi”, entrato in vigore il 18 novembre 2015. La novità riguarda le attività soggette al controllo VVF, ricadenti cioè nell’elenco di cui al D.P.R. n. 151/2011 (quelle cioè che hanno l’obbligo di presentare la SCIA ai fini antincendio).
Il nuovo codice è applicabile ad un numero rilevante di attività (sostanzialmente quelle del settore produttivo, industriale ed artigianale), ad oggi “non normate”. Rimangono escluse quelle già munite di regola tecnica, quali alberghi, scuole, ospedali, locali di pubblico spettacolo, centri commerciali, etc.
Il testo normativo rivoluziona la prevenzione incendi, relativamente alle attività che ricadono nel campo di applicazione del decreto. Esso consente infatti di poter individuare, in fase di progetto, anche misure di sicurezza alternative, purché se ne dimostri l’efficacia nel soddisfare determinati livelli di prestazioni, dipendenti dal profilo di rischio incendio dell’attività (in termini di salvaguardia della vita umana, dell’ambiente e dei beni).
La novità sta nel fatto che la normativa fornisce, per ogni singola misura antincendio, delle soluzioni standard, dette conformi, che soddisfano determinati livelli di prestazione. Tuttavia, il progettista antincendio può definire anche soluzioni alternative, purché ne dimostri l’efficacia, aprendo di fatto alle metodologie proprie dell’ “ingegneria antincendio”.
L’apertura verso metodi evoluti di progettazione antincendio attribuisce maggiore flessibilità al progettista antincendio. Naturalmente, al professionista sono richieste competenze sicuramente più elevate che in passato, oltre che maggiore responsabilità.
Le aziende potranno sicuramente ottenere dei benefici effettivi dall’applicazione di tale norma, sia in termini di sicurezza che ti risparmio economico.
Esempio di possibile beneficio introdotto dal Codice
Per un magazzino di materiale combustibile che prima necessitava di protezione passiva al fuoco (con vernici o intonaci antincendio) in quanto la sua resistenza doveva essere accertata con curve di incendio convenzionali (fornite cioè da regolamenti tecnici), ora può essere verificato con curva di incendio naturale, ovvero in funzione dell’effettivo incendio prevedibile nel deposito. E in molti casi (depositi poco caricati, molto aerati, etc.) potrebbe non esservi la necessità di ricorrere alla protezione strutturale. Con un indubbio risparmio economico.