Il registro infortuni non è più obbligatorio dal 23 dicembre 2015.
A prevederlo è l'art.21 comma 4 del DLgs n. 151/15, in vigore dal 24 settembre 2015, che stabilisce che "a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni".
Da tale data, il Datore di Lavoro non ha più l’obbligo di tenuta del menzionato registro, già istituito con il DPR n. 547 del 1955. Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del Datore di Lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera.