Il D.M. 07/08/2017 ha integrato il cosiddetto “Codice di Prevenzione Incendi” (D.M. 03.08.2015) con la Regola Tecnica Verticale (RTV) per le attività scolastiche.
Le attività oggetto della RTV sono quelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. n.151/2011, n. 67 e si riferiscono a scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti, esistenti o di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.
Tali norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 26/08/1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica).
La pubblicazione della RTV costituisce un progresso normativo della normativa di prevenzione incendi che, lentamente, sta evolvendo verso un approccio sempre più prestazionale, anziché prescrittivo.
La maggiore flessibilità del Codice, che permette anche l’utilizzo di soluzioni alternative, può evitare in taluni casi il ricorso alla deroga di cui all’art. 7 del DPR n. 151/2011.
Questo si traduce sicuramente in:
· un inter autorizzativo più semplice per le scuole, ai fini antincendio;
· possibilità, per il professionista, di valutare più percorsi progettuali conformi alla normativa vigente e, tra questi, scegliere quello a minor costo.
Lo Studio rimane a disposizione di enti scolastici e pubblici, per eventuali preventivi gratuiti e/o richieste di approfondimento.