L'attuale Regolamento Edilizio di Milano obbliga i proprietari o amministratori di immobili, di sottoporre a verifica di idoneità statica , TUTTI gli edifici ubicati nel territorio del Comune di Milano, secondo la seguente cadenza temporale:
a) Entro 5 anni (26/11/2019) per edifici ultimati da più di 50 anni non in possesso di certificato di collaudo statico;
b) Entro 10 anni (26/11/2024) per edifici ultimati da più di 50 anni e muniti di certificato di collaudo statico.
A seguito di tale verifica e se ne ricorrono i presupposti, verrà rilasciato il CIS (certificato di idoneità statica), della durata massima di 15 anni, a firma di tecnico abilitato a cui è giuridicamente consentito svolgere collaudi statici (ad es. ingegnere con iscrizione all'Ordine non inferiore a 10 anni).
In assenza di tale verifica, l’edificio o sua parte perde l’agibilità, con tutte le criticità che ne conseguono. Peraltro, gli atti di compravendita richiedono obbligatoriamente che venga allegato il CIS.
Le verifiche da effettuare sono divise in due categorie:
- quelle di 1° livello, dove la verifica è effettuata mediante analisi della documentazione dell’edificio (progetti, etc.) e ad esami visivi;
- quelle di 2° livello (necessarie solo in caso in cui l’analisi di 1° livello non sia risultata esauriente o abbia individuato situazioni di pericolo), effettuate con indagini sperimentali e/o analitiche e che consentono di definire opportune opere di rinforzo, in conformità al capitolo 8 delle NTC2008.
Il ns. Studio è a vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o richiesta di preventivi. Si suggerisce i soggetti obbligati (in particolare gli amministratori condominiali) di nominare il prima possibile il tecnico incaricato della verifica (iniziando da quella di 1° livello), in quanto questa può necessitare di un tempo consistente, dovuto a:
- ricerca documentazione tecnica presso gli uffici tecnici dell'amministrazione pubblica (Comune, ex Genio Civile, etc.),
- ispezione di tutti gli spazi che compongono l’edificio, analisi dei dati, etc.
E, almeno per gli edifici di cui alla precedente lettera a), entro il 26/11/2019, la verifica dell’idoneità statica dovrà essere elaborata.
Di seguito si riporta il testo integrale del RE di Milano, art. 11, comma 6:
“Tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato. A tale verifica dovranno essere sottoposti anche gli edifici interessati, per almeno la metà della loro superficie, da cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione se non sussistono gli estremi di legge per un nuovo collaudo statico. Tali certificazioni dovranno poi essere allegate al fascicolo del fabbricato o alla documentazione dell’edificio come indicato all’Articolo 47 del presente Regolamento e dovranno indicare la scadenza oltre la quale è necessaria la successiva verifica. Entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo non in possesso di certificato di collaudo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione. Entro 10 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione. Il certificato di idoneità statica dovrà anche indicare gli elementi strutturali che potrebbero non essere idonei per le normative vigenti al momento della redazione del certificato stesso pur non inficiandone la sua regolarità. Tale certificato dovrà essere integrato da una relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali “secondari” e degli elementi non strutturali dell’edificio (parapetti, facciate, tamponamenti, ecc.), ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e cedimenti in atto, così come indicati nel par. 7.2.3 delle Norme Tecniche del D.M. 14.01.2008, anche redatta da un altro tecnico abilitato. Nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di questo non certificate. In caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita.”